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| IDG931504075 | |
| 93.15.04075 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Sicchiero Gianluca
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| La terza decisione della Corte Costituzionale sulla pubblicazione del
protesto di assegni bancari
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| Nota a ord. C. Cost. 19 gennaio 1993, n. 14
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| Giur. it., an. 145 (1993), fasc. 5, pt. 1A, pag. 891-893
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D31410; D3140
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| La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la
questione di legittimita' dell' art. 3 della l. 77/1955, come
modificato dall' art. 12 l. 349/1973, nella parte in cui, anche dopo
la nuova disciplina dell' assegno bancario di cui alla l. 386/1990,
laddove non consente al traente di assegno bancario protestato per
mancanza di copertura che abbia effettuato il pagamento nei termini
di cui all' art. 8 della stessa legge, di ottenere l' ordine di
cancellazione del suo nome dal bollettino dei protesti. Il
ragionamento della Corte si fonda, afferma l' A., sul presupposto che
anche la nuova legge sugli assegni a vuoto prevede come reato detta
fattispecie, mentre non e' illecito penale il mancato pagamento della
cambiale. Apparirebbe cosi' giustificata la possibilita' di pagamento
tardivo della cambiale e non dell' assegno. L' A. ritiene poco
soddisfacente questa pronuncia, sia in relazione alla effettiva
portata della l. 386/1990, sia in relazione alla natura e alla
funzione della pubblicazione dell' elenco dei protesti.
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| art. 3 l. 4 febbraio 1955, n. 72
art. 12 l. 12 giugno 1973, n. 349
art. 8 l. 15 dicembre 1990, n. 386
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