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Documento


204429
IDG931504075
93.15.04075 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Sicchiero Gianluca
La terza decisione della Corte Costituzionale sulla pubblicazione del protesto di assegni bancari
Nota a ord. C. Cost. 19 gennaio 1993, n. 14
Giur. it., an. 145 (1993), fasc. 5, pt. 1A, pag. 891-893
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D31410; D3140
La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimita' dell' art. 3 della l. 77/1955, come modificato dall' art. 12 l. 349/1973, nella parte in cui, anche dopo la nuova disciplina dell' assegno bancario di cui alla l. 386/1990, laddove non consente al traente di assegno bancario protestato per mancanza di copertura che abbia effettuato il pagamento nei termini di cui all' art. 8 della stessa legge, di ottenere l' ordine di cancellazione del suo nome dal bollettino dei protesti. Il ragionamento della Corte si fonda, afferma l' A., sul presupposto che anche la nuova legge sugli assegni a vuoto prevede come reato detta fattispecie, mentre non e' illecito penale il mancato pagamento della cambiale. Apparirebbe cosi' giustificata la possibilita' di pagamento tardivo della cambiale e non dell' assegno. L' A. ritiene poco soddisfacente questa pronuncia, sia in relazione alla effettiva portata della l. 386/1990, sia in relazione alla natura e alla funzione della pubblicazione dell' elenco dei protesti.
art. 3 l. 4 febbraio 1955, n. 72 art. 12 l. 12 giugno 1973, n. 349 art. 8 l. 15 dicembre 1990, n. 386



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