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204430
IDG931504076
93.15.04076 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Dalmotto Eugenio
Conteggio del termine a disposizione del contumace per proporre regolamento di competenza
Nota a Cass. sez. I civ. 9 luglio 1992, n. 8347
Giur. it., an. 145 (1993), fasc. 5, pt. 1A, pag. 1000-1002
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D425; D4205; D4112; D4180
Con la sentenza annotata, la Corte di Cassazione ha innovato la giurisprudenza relativa alla decorrenza, per il contumace, del termine di proposizione del regolamento di competenza. Essa ha infatti affermato che il termine di 30 giorni di cui all' art. 47 c.p.c. trova applicazione tanto nella generalita' delle ipotesi, quanto nel caso del contumace. L' A. approfondisce i termini della questione per sostenere che "il ben congegnato intervento della Cassazione ha abilmente composto una pluralita' di interessi".
art. 47 c.p.c. art. 327 c.p.c.



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