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204432
IDG931504078
93.15.04078 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Carbone Paolo L.
Il comportamento tra le parti tra appartenenza e affidamento
Nota a Cass. sez. II civ. 29 aprile 1992, n. 5063
Giur. it., an. 145 (1993), fasc. 5, pt. 1A, pag. 1040-1050
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30128; D30512; D30607; D3056
Uno dei coniugi, la moglie, acquista beni idonei a soddisfare i bisogni della famiglia. Verificatosi il mancato pagamento, il venditore cita in giudizio il marito non contraente per ottenere la condanna al pagamento. Questi nega ogni addebito e il venditore conviene davanti al Pretore anche la moglie. Il Pretore condanna i convenuti in solido al pagamento della somma e della rivalutazione. Il Tribunale conferma la condanna in solido sulla base del principio dell' apparenza basato sul rapporto coniugale e sulla natura dei beni acquistati, funzionali alle esigenze della famiglia. La Cassazione ha, invece, escluso l' esistenza di un' obbligazione solidale a carico dell' altro coniuge non contraente, anche per rapporti diretti al soddisfacimento dei bisogni della famiglia. Detta anche i principi sui quali, sotto il profilo della apparenza del diritto, puo' essere invocata la responsabilita' solidale dell' altro coniuge, che non puo' fondarsi sulla sola sussistenza del rapporto coniugale e sulla destinazione del bene compravenduto. L' A. incentra la nota nell' ottica di apparenza-affidamento.
art. 143 c.c. art. 189 c.c. art. 190 c.c. art. 1372 comma 2 c.c. art. 2740 comma 1 c.c.



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