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| IDG931504078 | |
| 93.15.04078 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Carbone Paolo L.
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| Il comportamento tra le parti tra appartenenza e affidamento
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| Nota a Cass. sez. II civ. 29 aprile 1992, n. 5063
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| Giur. it., an. 145 (1993), fasc. 5, pt. 1A, pag. 1040-1050
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D30128; D30512; D30607; D3056
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| Uno dei coniugi, la moglie, acquista beni idonei a soddisfare i
bisogni della famiglia. Verificatosi il mancato pagamento, il
venditore cita in giudizio il marito non contraente per ottenere la
condanna al pagamento. Questi nega ogni addebito e il venditore
conviene davanti al Pretore anche la moglie. Il Pretore condanna i
convenuti in solido al pagamento della somma e della rivalutazione.
Il Tribunale conferma la condanna in solido sulla base del principio
dell' apparenza basato sul rapporto coniugale e sulla natura dei beni
acquistati, funzionali alle esigenze della famiglia. La Cassazione
ha, invece, escluso l' esistenza di un' obbligazione solidale a
carico dell' altro coniuge non contraente, anche per rapporti diretti
al soddisfacimento dei bisogni della famiglia. Detta anche i principi
sui quali, sotto il profilo della apparenza del diritto, puo' essere
invocata la responsabilita' solidale dell' altro coniuge, che non
puo' fondarsi sulla sola sussistenza del rapporto coniugale e sulla
destinazione del bene compravenduto. L' A. incentra la nota nell'
ottica di apparenza-affidamento.
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| art. 143 c.c.
art. 189 c.c.
art. 190 c.c.
art. 1372 comma 2 c.c.
art. 2740 comma 1 c.c.
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