Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


204435
IDG931504081
93.15.04081 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
De Mari Chiara
Collegamento negoziale materiale e legittimazione dell' azione di nullita'
Nota a Cass. sez. II civ. 13 febbraio 1992, n. 1751
Giur. it., an. 145 (1993), fasc. 5, pt. 1A, pag. 1075-1082
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30609; D30610; D4053
La sentenza riguarda un caso di collegamento negoziale nel quale il mezzo intercorrente tra i due contratti posti in essere e' meramente occasionale. Marito e moglie, rispettivamente usufruttuario e nuda proprietaria del medesimo bene, hanno stipulato la vendita, ciascuno del proprio diritto, alla stessa persona e i due negozi sono stati conclusi contestualmente. Il collegamento tra i due contratti e' solo apparente, derivando dall' unicita' del documento. Accertata l' autonomia dei due negozi e dovendosi escludere la ripercussione delle vicende dell' uno sull' altro, la Suprema Corte ha stabilito che il marito, che aveva chiesto che venisse dichiarata la simulazione dei contratti e la nullita' di essi per difetto di forma, e' parte nel negozio di trasferimento dell' usufrutto ed e' terzo rispetto all' altro negozio, quello di trasferimento della nuda proprieta'. Di conseguenza non e' legittimato ad agire, a meno che non sia provata l' esistenza di un proprio interesse. L' A. esamina la questione, richiamando la dottrina in materia di collegamento negoziale, nonche' la giurisprudenza.
art. 1414 c.c. art. 1421 c.c. art. 100 c.p.c.



Ritorna al menu della banca dati