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| IDG931504081 | |
| 93.15.04081 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| De Mari Chiara
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| Collegamento negoziale materiale e legittimazione dell' azione di
nullita'
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| Nota a Cass. sez. II civ. 13 febbraio 1992, n. 1751
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| Giur. it., an. 145 (1993), fasc. 5, pt. 1A, pag. 1075-1082
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D30609; D30610; D4053
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| La sentenza riguarda un caso di collegamento negoziale nel quale il
mezzo intercorrente tra i due contratti posti in essere e' meramente
occasionale. Marito e moglie, rispettivamente usufruttuario e nuda
proprietaria del medesimo bene, hanno stipulato la vendita, ciascuno
del proprio diritto, alla stessa persona e i due negozi sono stati
conclusi contestualmente. Il collegamento tra i due contratti e' solo
apparente, derivando dall' unicita' del documento. Accertata l'
autonomia dei due negozi e dovendosi escludere la ripercussione delle
vicende dell' uno sull' altro, la Suprema Corte ha stabilito che il
marito, che aveva chiesto che venisse dichiarata la simulazione dei
contratti e la nullita' di essi per difetto di forma, e' parte nel
negozio di trasferimento dell' usufrutto ed e' terzo rispetto all'
altro negozio, quello di trasferimento della nuda proprieta'. Di
conseguenza non e' legittimato ad agire, a meno che non sia provata
l' esistenza di un proprio interesse. L' A. esamina la questione,
richiamando la dottrina in materia di collegamento negoziale, nonche'
la giurisprudenza.
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| art. 1414 c.c.
art. 1421 c.c.
art. 100 c.p.c.
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