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| IDG931504087 | |
| 93.15.04087 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Chizzini Augusto
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| Note in tema omissione dell' ordine giudiziale, di cui all' art. 2668
c.c., alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale
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| Nota a decr. Trib. Verona 26 ottobre 1992
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| Giur. it., an. 145 (1993), fasc. 5, pt. 1B, pag. 331-336
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D305727; D4052; D4164; D4415
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| L' A. sintetizza la questione in questi termini: quale rimedio
giuridico spetta a colui nei cui confronti era stata trascritta la
domanda giudiziale, nel caso in cui la sentenza che decide sul
merito, rigettando la pretesa attrice, non pronunci l' ordine
necessario alla cancellazione come previsto dall' art. 2668 c.c., in
quanto il convenuto stesso non ha mai palesato nel processo l'
avvenuta trascrizione ne' ha sollecitato l' emissione da parte del
giudice dell' ordine di cancellazione. Secondo l' A., la decisione in
commento ha il merito di passare in rassegna le varie ipotesi di
soluzione che si prospettano per il caso, tuttavia la conclusione a
cui perviene, secondo la quale all' interessato non rimarrebbe che l'
azione in via ordinaria per ottenere una sentenza che contenga l'
ordine di cancellazione, induce a perplessita' di ordine pratico. L'
A. sostiene che la via da seguire potrebbe essere piu' semplice e
meno dispendiosa, e sviluppa la propria tesi attraverso i seguenti
passaggi: prima viene considerata l' opinione che vorrebbe concedere
all' interessato una tutela in via camerale; poi quella che, accolta
nel presente decreto, individua la competenza esclusiva del giudice
contenzioso; da ultimo viene considerata la possibilita' di procedere
ad una correzione della sentenza ai sensi dell' art. 287 c.p.c.
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| art. 2668 c.c.
art. 99 c.p.c.
art. 287 c.p.c.
art. 737 c.p.c.
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