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204441
IDG931504087
93.15.04087 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Chizzini Augusto
Note in tema omissione dell' ordine giudiziale, di cui all' art. 2668 c.c., alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale
Nota a decr. Trib. Verona 26 ottobre 1992
Giur. it., an. 145 (1993), fasc. 5, pt. 1B, pag. 331-336
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D305727; D4052; D4164; D4415
L' A. sintetizza la questione in questi termini: quale rimedio giuridico spetta a colui nei cui confronti era stata trascritta la domanda giudiziale, nel caso in cui la sentenza che decide sul merito, rigettando la pretesa attrice, non pronunci l' ordine necessario alla cancellazione come previsto dall' art. 2668 c.c., in quanto il convenuto stesso non ha mai palesato nel processo l' avvenuta trascrizione ne' ha sollecitato l' emissione da parte del giudice dell' ordine di cancellazione. Secondo l' A., la decisione in commento ha il merito di passare in rassegna le varie ipotesi di soluzione che si prospettano per il caso, tuttavia la conclusione a cui perviene, secondo la quale all' interessato non rimarrebbe che l' azione in via ordinaria per ottenere una sentenza che contenga l' ordine di cancellazione, induce a perplessita' di ordine pratico. L' A. sostiene che la via da seguire potrebbe essere piu' semplice e meno dispendiosa, e sviluppa la propria tesi attraverso i seguenti passaggi: prima viene considerata l' opinione che vorrebbe concedere all' interessato una tutela in via camerale; poi quella che, accolta nel presente decreto, individua la competenza esclusiva del giudice contenzioso; da ultimo viene considerata la possibilita' di procedere ad una correzione della sentenza ai sensi dell' art. 287 c.p.c.
art. 2668 c.c. art. 99 c.p.c. art. 287 c.p.c. art. 737 c.p.c.



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