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204449
IDG931504095
93.15.04095 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Rubiola Elisa
Nuove contestazioni e computo dei termini di durata massima della custodia cautelare
Nota a Cass. sez. I pen. 17 febbraio 1992
Giur. it., an. 145 (1993), fasc. 5, pt. 2, pag. 397-398
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D6113; D31310
La sentenza in commento ritiene che dalla notificazione del provvedimento di custodia in carcere per il reato di associazione per delinquere di tipo mafioso "comincia a decorrere un nuovo ed autonomo termine di custodia cautelare" rispetto a quello relativo ai delitti di associazione di tipo mafioso e di detenzione e porto abusivi di armi comuni da sparo precedentemente contestati. Con una prima ordinanza veniva disposta la custodia cautelare per i reati di cui all' art. 416 bis comma 1 c.p.; successivamente un' altra ordinanza di custodia cautelare riguardava il delitto di cui all' art. 416 bis commi 3 e 4 c.p. Secondo l' A., il dies a quo della durata della custodia andava individuato dal momento di esecuzione del primo provvedimento e la custodia doveva protrarsi fino al termine della durata massima prevista per il delitto di cui al secondo provvedimento.
l. 14 ottobre 1974, n. 497 art. 297 comma 3 c.p.p. art. 303 comma 1 c.p.p. art. 416 bis c.p.



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