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| IDG931504113 | |
| 93.15.04113 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Ferrari Andrea, Simonelli Claudio
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| In materia di discariche
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| Nota a Pret. Alessandria sez. Valenza 30 marzo 1992
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| Riv. giur. ambiente, an. 7 (1992), fasc. 4, pag. 917-928
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D18250; D5213; D545
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| In riferimento ad una ipotesi di realizzazione di discarica abusiva
in una zona di salvaguardia del parco regionale della fascia fluviale
del Po, la sentenza annotata affronta due distinti problemi: quello
del concetto di discarica, con particolare riguardo all' ipotesi
criminosa prevista dall' art. 25 d.p.r. 915/1982; quello della
concreta applicazione dell' art. 1 sexies della l. 431/85 agli
interventi di modificazione ambientale all' interno di aree protette.
Riguardo al primo problema, la sentenza nega la sussistenza del reato
essendo le condotte isolate di deposito di rifiuti, per entita' e
caratteristiche degli stessi "prive di impatto ambientale, inidonee,
cioe', a determinare una trasformazione oggettiva del luogo in sito
destinato alla ricezione e al confinamento definitivo dei rifiuti,
con pericolo per l' ambiente circostante". Riguardo al secondo
problema, la sentenza afferma che non ogni violazione in astratto
della l. 431/1985 configura il reato di cui all' art. 1 sexies cit.,
ma solo quelle condotte realizzate senza autorizzazione ai sensi
dell' art. 7 l. 1497/1939, che si siano tradotte in una sostanziale
modificazione ambientale. Gli AA., richiamata la giurisprudenza
relativa all' interpretazione dell' art. 1 sexies nonche' ai rapporti
tra questo e l' art. 20 l. 47/1987, ritengono condivisibile l'
interpretazione operata dalla sentenza annotata.
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| art. 7 l. 29 giugno 1939, n. 1497
art. 25 comma 2 d.p.r. 10 settembre 1982, n. 915
art. 20 lett. c l. 28 febbraio 1985, n. 47
art. 1 sexies l. 8 agosto 1985, n. 431
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