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204467
IDG931504113
93.15.04113 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ferrari Andrea, Simonelli Claudio
In materia di discariche
Nota a Pret. Alessandria sez. Valenza 30 marzo 1992
Riv. giur. ambiente, an. 7 (1992), fasc. 4, pag. 917-928
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18250; D5213; D545
In riferimento ad una ipotesi di realizzazione di discarica abusiva in una zona di salvaguardia del parco regionale della fascia fluviale del Po, la sentenza annotata affronta due distinti problemi: quello del concetto di discarica, con particolare riguardo all' ipotesi criminosa prevista dall' art. 25 d.p.r. 915/1982; quello della concreta applicazione dell' art. 1 sexies della l. 431/85 agli interventi di modificazione ambientale all' interno di aree protette. Riguardo al primo problema, la sentenza nega la sussistenza del reato essendo le condotte isolate di deposito di rifiuti, per entita' e caratteristiche degli stessi "prive di impatto ambientale, inidonee, cioe', a determinare una trasformazione oggettiva del luogo in sito destinato alla ricezione e al confinamento definitivo dei rifiuti, con pericolo per l' ambiente circostante". Riguardo al secondo problema, la sentenza afferma che non ogni violazione in astratto della l. 431/1985 configura il reato di cui all' art. 1 sexies cit., ma solo quelle condotte realizzate senza autorizzazione ai sensi dell' art. 7 l. 1497/1939, che si siano tradotte in una sostanziale modificazione ambientale. Gli AA., richiamata la giurisprudenza relativa all' interpretazione dell' art. 1 sexies nonche' ai rapporti tra questo e l' art. 20 l. 47/1987, ritengono condivisibile l' interpretazione operata dalla sentenza annotata.
art. 7 l. 29 giugno 1939, n. 1497 art. 25 comma 2 d.p.r. 10 settembre 1982, n. 915 art. 20 lett. c l. 28 febbraio 1985, n. 47 art. 1 sexies l. 8 agosto 1985, n. 431



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