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Documento


204468
IDG931504114
93.15.04114 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Jazzetti Alessandro
In materia di inquinamento idrico
Nota a Pret. Reggio Emilia sez. Montecchio 4 gennaio 1992, n. 3115
Riv. giur. ambiente, an. 7 (1992), fasc. 4, pag. 929-930
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18801; D539
Per quanto riguarda la qualificazione di un allevamento come insediamento civile ai fini della l. 319/1976, secondo la sentenza e' necessario che vi sia un collegamento funzionale tra il fondo e l' allevamento stesso. Per quanto riguarda l' affermazione secondo cui non e' configurabile in capo al titolare di insediamento civile il reato di cui all' art. 21 comma 3 l. 319/1976, la sentenza in esame segue l' orientamento giurisprudenziale secondo cui questo reato sarebbe configurabile solo a carico dei titolari di insediamenti produttivi. L' A. richiama la giurisprudenza al cui orientamento la sentenza aderisce e quella in senso contrario, con particolare riferimento alla tesi secondo cui i reati di cui all' art. 21 l. 319/1976 non sono da considerarsi "propri" dei titolari di insediamenti produttivi.
art. 1 quater l. 8 ottobre 1976, n. 690 art. 21 l. 10 maggio 1976, n. 319



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