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204478
IDG931504124
93.15.04124 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Gabriotti Manuela
L' illecito impossessamento di selvaggina
Nota a ord. App. Venezia sez. pen. 23 marzo 1992
Riv. giur. ambiente, an. 8 (1993), fasc. 1, pag. 99-102
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D91100; D51900
L' ordinanza annotata solleva la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 30 comma 3 e 31 comma 5 l. 157/1992 che reca "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio". L' incostituzionalita' denunciata, in riferimento al principio di uguaglianza, riguarda il mancato riconoscimento della sanzionabilita', a titolo di furto, dell' impossessamento a fini di profitto di animali selvatici catturati o abbattuti mediante atti venatori illeciti. Questa ipotesi, secondo l' orientamento consolidato della giurisprudenza nella vigenza della l. 968/1977 era ricondotta al reato di cui all' art. 624 c.p. L' A. ripercorre il cammino della giurisprudenza che, sulla base della precedente legge che riconosceva la fauna selvatica non piu' "res nullius" ma patrimonio dello Stato, sanzionava il c.d. furto venatorio; rileva i limiti della nuova legge e auspica una decisione della Corte Costituzionale che offra una piu' ampia e certa tutela della fauna selvatica.
l. 27 dicembre 1977, n. 968 art. 30 comma 3 l. 11 febbraio 1992, n. 157 art. 31 comma 5 l. 11 febbraio 1992, n. 157 art. 624 c.p.



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