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204693
IDG930604340
93.06.04340 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Leccese Eva
La decorrenza dei termini per l' impugnazione dei crediti ammessi al passivo sulla base di domande tardive
Nota a C. Cost. 14 dicembre 1990, n. 538
Rass. Dir. Civ., (1992), fasc. 2, pag. 390-397
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D31362
Con la sentenza in epigrafe, la Corte Costituzionale ha individuato ulteriori profili d' illegittimita' dell' art. 100 l. fall., completando cosi' l' iter modificativo del sistema di decorrenza dei termini per le impugnazioni dello stato passivo iniziato con la sentenza n. 102/1986. La pronuncia ha esteso anche alle impugnazioni dei crediti ammessi tardivamente il principio, gia' sancito per le impugnazioni e le opposizioni, secondo cui il termine per l' esperimento dell' azione decorre non dal deposito in cancelleria dello stato passivo e delle sue modificazioni, ma dalla data di ricezione della raccomandata con avviso di ricevimento con la quale il curatore deve dare notizia a ciascun creditore dell' avvenuto deposito del decreto di variazione dello stato passivo. C' e' in questa pronuncia, afferma l' A., un elemento innovativo che la Corte sembra sottacere, quello della nuova figura del curatore che dal sistema interpretativo viene delineandosi, sotto il profilo degli obblighi e delle responsabilita'.
art. 100 l. fall. art. 101 comma 3 c.c. C. Cost. 22 aprile 1986, n. 102
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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