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| IDG930604340 | |
| 93.06.04340 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Leccese Eva
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| La decorrenza dei termini per l' impugnazione dei crediti ammessi al
passivo sulla base di domande tardive
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| Nota a C. Cost. 14 dicembre 1990, n. 538
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| Rass. Dir. Civ., (1992), fasc. 2, pag. 390-397
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D31362
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| Con la sentenza in epigrafe, la Corte Costituzionale ha individuato
ulteriori profili d' illegittimita' dell' art. 100 l. fall.,
completando cosi' l' iter modificativo del sistema di decorrenza dei
termini per le impugnazioni dello stato passivo iniziato con la
sentenza n. 102/1986. La pronuncia ha esteso anche alle impugnazioni
dei crediti ammessi tardivamente il principio, gia' sancito per le
impugnazioni e le opposizioni, secondo cui il termine per l'
esperimento dell' azione decorre non dal deposito in cancelleria
dello stato passivo e delle sue modificazioni, ma dalla data di
ricezione della raccomandata con avviso di ricevimento con la quale
il curatore deve dare notizia a ciascun creditore dell' avvenuto
deposito del decreto di variazione dello stato passivo. C' e' in
questa pronuncia, afferma l' A., un elemento innovativo che la Corte
sembra sottacere, quello della nuova figura del curatore che dal
sistema interpretativo viene delineandosi, sotto il profilo degli
obblighi e delle responsabilita'.
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| art. 100 l. fall.
art. 101 comma 3 c.c.
C. Cost. 22 aprile 1986, n. 102
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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