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204701
IDG930604348
93.06.04348 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Senor Maria Alessia
Comune, Automobil Club e rimozione forzata: quale istituto disciplina il rapporto tra i due Enti pubblici?
Nota a Cass. sez. III civ. 16 giugno 1992, n. 7415
Resp. civ. prev., an. 58 (1993), fasc. 1, pag. 84-94
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D1872
Il caso esaminato dalla sentenza concerne una questione relativa ad un risarcimento per danni causati ad una autovettura, parcheggiata in divieto di sosta, durante le fasi della rimozione. La Corte di Cassazione ha ritenuto che non avendo il Comune mai contestato ne' il fatto che la rimozione forzata rientri nei poteri di polizia amministrativa affidatigli dall' art. 115 del codice stradale, ne' che all' esecuzione della rimozione forzata dell' automobile abbia assistito un proprio vigile urbano, il Comune stesso non sia rimasto estraneo ai danni causati dall' autogru dell' Automobil Club di Roma. Pertanto esso e' da considerare responsabile nei confronti del proprietario della autovettura. Per quanto riguarda, invece, la domanda di rivalsa chiesta dal Comune nei confronti dell' Automobil Club, la Corte ha accolto il ricorso annullando la sentenza della Corte d' Appello con rinvio ad altro giudice per decidere sulla domanda di manleva del Comune. L' A. esamina il rapporto tra Automobil Club e Comune di Roma per quanto riguarda il servizio della rimozione forzata ed altri aspetti del problema per giungere alla conclusione della corresponsabilita' dell' Automobil Club con il Comune per i danni causati all' autovettura e quindi del diritto del Comune stesso di rivalersi nei confronti dell' Ente per il risarcimento dei danni.
art. 115 d.p.r. 15 giugno 1959, n. 393
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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