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| IDG930604348 | |
| 93.06.04348 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Senor Maria Alessia
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| Comune, Automobil Club e rimozione forzata: quale istituto disciplina
il rapporto tra i due Enti pubblici?
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| Nota a Cass. sez. III civ. 16 giugno 1992, n. 7415
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| Resp. civ. prev., an. 58 (1993), fasc. 1, pag. 84-94
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| (Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
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| D1872
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| Il caso esaminato dalla sentenza concerne una questione relativa ad
un risarcimento per danni causati ad una autovettura, parcheggiata in
divieto di sosta, durante le fasi della rimozione. La Corte di
Cassazione ha ritenuto che non avendo il Comune mai contestato ne' il
fatto che la rimozione forzata rientri nei poteri di polizia
amministrativa affidatigli dall' art. 115 del codice stradale, ne'
che all' esecuzione della rimozione forzata dell' automobile abbia
assistito un proprio vigile urbano, il Comune stesso non sia rimasto
estraneo ai danni causati dall' autogru dell' Automobil Club di Roma.
Pertanto esso e' da considerare responsabile nei confronti del
proprietario della autovettura. Per quanto riguarda, invece, la
domanda di rivalsa chiesta dal Comune nei confronti dell' Automobil
Club, la Corte ha accolto il ricorso annullando la sentenza della
Corte d' Appello con rinvio ad altro giudice per decidere sulla
domanda di manleva del Comune. L' A. esamina il rapporto tra
Automobil Club e Comune di Roma per quanto riguarda il servizio della
rimozione forzata ed altri aspetti del problema per giungere alla
conclusione della corresponsabilita' dell' Automobil Club con il
Comune per i danni causati all' autovettura e quindi del diritto del
Comune stesso di rivalersi nei confronti dell' Ente per il
risarcimento dei danni.
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| art. 115 d.p.r. 15 giugno 1959, n. 393
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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