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204708
IDG930604355
93.06.04355 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Navaretta Emanuela
Danno alla salute e INAIL: dalle pronunce di legittimita' al faticoso itinerario della giurisprudenza di merito
Nota a Trib. Milano 19 marzo 1992
Resp. civ. prev., vol. amb000, an. 58 (1993), fasc. 1, pag. 180-186
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D0411; D3070; D30706; D3165
La pronuncia annotata da' applicazione ai principi della sentenza della Corte Costituzionale n. 356/1991 che, riformando l' art. 1916 c.c., ha escluso la surroga dell' INAIL dall' ammontare del danno alla salute non indennizzato dalla rendita previdenziale. Secondo la sentenza del Tribunale e' ammissibile la surroga sull' ammontare complessivo del danno biologico, corrispondente alla perdita di capacita' lavorativa generica. La quale e' da ritenere che incida nella misura di un terzo. Pertanto va esclusa la surroga per l' ammontare della differenza tra il danno biologico e la suddetta percentuale gia' indennizzata dall' INAIL. Secondo l' A., le argomentazioni del Tribunale evidenziano la difficolta' di risolvere de iure condito la divergenza fra categorie eterogenee scomponendole in sede di rivalsa.
art. 1916 c.c. C. Cost. 18 luglio 1991, n. 356
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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