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| IDG930604364 | |
| 93.06.04364 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Rozzio Marina
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| Sull' interpretazione del giudicato e l' inammissibilita' della
domanda di rivalutazione monetaria e degli interessi moratori
avanzata dal pubblico dipendente nel giudizio di ottemperanza
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| Nota a Cass. sez. un. civ. 24 aprile 1992, n. 4970
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| Resp. civ. prev., an. 58 (1993), fasc. 2, pag. 328-332
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D15313; D15401
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| La Corte dei Conti aveva riconosciuto alla ricorrente il diritto al
trattamento di pensione privilegiata. La ricorrente, a fronte dell'
inadempienza dell' amministrazione delle Finanze, evoca la stessa
davanti al Consiglio di Stato in sede di giudizio di ottemperanza.
Nelle more del giudizio l' amministrazione debitrice provvede al
pagamento delle somme spettanti alla ricorrente a titolo di arretrati
senza, pero', corrispondere gli interessi legali ne' la
rivalutazione. Il Consiglio di Stato dichiara cessata la materia del
contendere, affermando il proprio difetto di giurisdizione rispetto
alla richiesta degli interessi legali e della rivalutazione,
rivestendo tali richieste il carattere di novita' e non carattere
accessorio. Di conseguenza la richiesta e' da far valere innanzi alla
Corte dei Conti. Le sezioni unite hanno confermato la decisione del
Consiglio di Stato. L' A. affronta la questione attraverso ampi
richiami di dottrina e giurisprudenza.
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| art. 27 n. 4 r.d. 26 giugno 1924, n. 1054
art. 3 l. 6 dicembre 1971, n. 1034
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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