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204719
IDG930604366
93.06.04366 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Comande' Giovanni
Danno da uccisione. Roma chiama, Milano risponde (spunti di ricostruzione sistematica in materia di danno alla salute da uccisione)
Nota a Trib. Milano 3 febbraio 1992 Trib. Milano 16 luglio 1992
Resp. civ. prev., vol. amb000, an. 58 (1993), fasc. 2, pag. 355-361
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D0411; D30706; D3070
Le due sentenze in rassegna negano la sussistenza di un diritto al risarcimento del danno biologico alla vittima nel caso di morte istantanea, o molto ravvicinata al fatto lesivo. Di conseguenza non sussiste alcun credito risarcitorio "iure hereditatis". Altre Corti, tra cui quella romana, invece, riconoscono la trasmissibilita' di tale credito "iure successionis". L' A. esamina le motivazioni degli opposti orientamenti, approfondendo la questione della ammissibilita' della figura del danno biologico da morte.
art. 32 Cost. art. 2043 c.c. art. 2057 c.c. art. 2059 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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