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| IDG930604367 | |
| 93.06.04367 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Losco Giorgiomaria
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| Sulla responsabilita' dell' albergatore per le "cose portate in
albergo"
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| Nota a Trib. Milano 7 maggio 1992
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| Resp. civ. prev., an. 58 (1993), fasc. 2, pag. 363-365
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| (Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
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| D31750
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| Con la sentenza annotata il Tribunale ha escluso la responsabilita'
ex art. 1783 comma 2 n. 1 c.c. dell' albergatore per le cose portate
dal cliente in albergo. Nella fattispecie, infatti, il cliente non
"disponeva" dell' alloggio ma era in corso la ricerca di un alloggio
alternativo avendo il cliente rifiutato quello messo a disposizione
dall' albergo. In mancanza, quindi, della prova dell' esistenza del
contratto non vi e' la "disponibilita' d' alloggio" e quindi
responsabilita' dell' albergatore. La sentenza, inoltre, ha affermato
l' esimente della responsabilita' dell' albergatore ai sensi dell'
art. 1785 n. 1 c.c., avendo il cliente, durante la fase descritta,
abbandonato su una poltrona la pelliccia di valore omettendo di
vigilare su di essa, dimostrando cosi' mancanza di diligenza. L' A.
approfondisce gli aspetti evidenziati dalla sentenza circa l' ambito
applicativo della disciplina di cui all' art. 1783 cit., sia sotto l'
aspetto soggettivo che oggettivo, e dell' art. 1785 n. 1 per quanto
riguarda i parametri concreti di applicazione.
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| l. 10 giugno 1978, n. 316
art. 1783 comma 2 n. 1 c.c.
art. 1785 n. 1 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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