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204720
IDG930604367
93.06.04367 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Losco Giorgiomaria
Sulla responsabilita' dell' albergatore per le "cose portate in albergo"
Nota a Trib. Milano 7 maggio 1992
Resp. civ. prev., an. 58 (1993), fasc. 2, pag. 363-365
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D31750
Con la sentenza annotata il Tribunale ha escluso la responsabilita' ex art. 1783 comma 2 n. 1 c.c. dell' albergatore per le cose portate dal cliente in albergo. Nella fattispecie, infatti, il cliente non "disponeva" dell' alloggio ma era in corso la ricerca di un alloggio alternativo avendo il cliente rifiutato quello messo a disposizione dall' albergo. In mancanza, quindi, della prova dell' esistenza del contratto non vi e' la "disponibilita' d' alloggio" e quindi responsabilita' dell' albergatore. La sentenza, inoltre, ha affermato l' esimente della responsabilita' dell' albergatore ai sensi dell' art. 1785 n. 1 c.c., avendo il cliente, durante la fase descritta, abbandonato su una poltrona la pelliccia di valore omettendo di vigilare su di essa, dimostrando cosi' mancanza di diligenza. L' A. approfondisce gli aspetti evidenziati dalla sentenza circa l' ambito applicativo della disciplina di cui all' art. 1783 cit., sia sotto l' aspetto soggettivo che oggettivo, e dell' art. 1785 n. 1 per quanto riguarda i parametri concreti di applicazione.
l. 10 giugno 1978, n. 316 art. 1783 comma 2 n. 1 c.c. art. 1785 n. 1 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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