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204733
IDG930604380
93.06.04380 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Colapietro Vincenzo
L' accessione nel nuovo diritto di famiglia
Nota a App. L' Aquila 15 luglio 1991
Riv. not., an. 44 (1992), fasc. 6, pt. 2, pag. 1505-1509
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D30128; D304122
La sentenza in epigrafe, disattendendo la pronuncia della Cassazione n. 6622/1991, ha stabilito che "la costruzione realizzata in regime di comunione legale dei beni tra coniugi con impiego di mezzi economici di entrambi su terreno di proprieta' esclusiva di uno di essi, e' compresa nella comunione stessa come proprieta' superficiaria". L' A., che ancor prima della decisione della Cassazione era d' avviso che non fosse possibile attribuire al coniuge sopravvenuto la comproprieta' del fabbricato edificato su terreno di uno solo di essi, sia pure in costanza di matrimonio e in regime di comunione dei beni, critica la pronuncia della Corte d' Appello de L' Aquila, che non ha tenuto in considerazione il dettato della Suprema Corte.
art. 177 c.c. art. 934 c.c. Cass. 11 giugno 1991, n. 6622
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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