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204736
IDG930604383
93.06.04383 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Pertegato Giorgio
Nota a Cass. 19 aprile 1991, n. 4257
Riv. not., an. 44 (1992), fasc. 6, pt. 2, pag. 1584-1589
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30670
L' A. illustra la problematica connessa alla fattispecie oggetto della sentenza in commento, quella dell' ammissibilita' o meno nel nostro ordinamento giuridico di una clausola di un contratto di transazione con cui il creditore si riservi di mantenere inalterata la sua pretesa verso i condebitori rimasti estranei all' accordo. La Cassazione, richiamandosi al principio dell' autonomia negoziale, ha ritenuto tale clausola perfettamente ammissibile. L' A., esposti i differenti orientamenti della dottrina sull' argomento, accoglie invece l' orientamento piu' restrittivo e afferma la nullita' della clausola in esame sulla base della considerazione che il debitore solidale rimasto estraneo alla transazione puo' dichiarare, ex art. 1304 c.c., di voler profittare della stessa: di questo diritto potestativo concessogli dalla legge non puo' essere privato per volonta' degli originari contraenti.
art. 1304 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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