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204743
IDG930604390
93.06.04390 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Tardivo Carlo Maria
Ipoteca su bene altrui e garanzie aggiuntive nei mutui c.d. agevolati
Nota a Cass. 10 settembre 1991, n. 7674
Banca borsa tit. cred., an. 46 (1993), fasc. 3, pt. 2, pag. 255-264
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30572; D30642
Secondo la prima massima della sentenza in epigrafe "l' art. 2822 c.c., in tema di ipoteca su bene altrui, non trova deroga nella disciplina del mutuo fondiario, di modo che, ove questi sia garantito dalla concessione di ipoteca su area in corso di espropriazione in favore del mutuario, l' iscrizione dell' ipoteca medesima puo' avvenire solo in esito al perfezionarsi della procedura espropriativa". La seconda massima stabilisce che "in tema di mutui fondiari, le norme che impongono determinate garanzie non escludono che le parti possano stipulare ulteriori garanzie". L' A., riepilogati i fatti che hanno dato origine alla vertenza giudiziaria di cui alla pronuncia in nota e le norme vigenti all' epoca del giudizio, esamina il contenuto della decisione della Suprema Corte, avvalendosi di rinvii a dottrina e giurisprudenza.
art. 10 ter l. 16 ottobre 1975, n. 492 art. 3 l. 8 agosto 1977, n. 513 art. 5 l. 5 agosto 1978, n. 457 l. 29 luglio 1980, n. 385 art. 2822 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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