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204811
IDG930704458
93.07.04458 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ferrucci Nicoletta
Allevamento di animali
Nota a Cass. 11 maggio 1992, n. 5572
Riv. dir. agr., an. 72 (1993), fasc. 1, pt. 2, pag. 36-42
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D91423
Ai fini dell' esercizio del diritto di ripresa, l' elemento di riferimento per la determinazione della forza lavorativa ex art. 42 lett. d) l. 203/1982, allorche' i fondi non siano stati destinati a coltura agricola in senso stretto, bensi' utilizzati per l' allevamento del bestiame, e' dato dall' entita' dell' impresa armentizia insediata sul fondo. Elemento di riferimento per la determinazione della forza lavorativa gia' assorbita e' l' entita' globale del bestiame effettivamente allevato attraverso il ricorso all' utilizzazione di integratori alimentari diversi dal prodotto naturale del fondo. L' A. ravvisa in questa decisione un nuovo approccio nei confronti dell' attivita' di allevamento di animali che appare implicitamente riconoscere l' agrariet 1a' di un' attivita' zootecnica indipendentemente dal rapporto di connessione funzionale con il fondo. Questo orientamento, che l' A. auspica possa consolidarsi, e' in armonia con le piu' recenti posizioni della dottrina.
art. 42 lett. d l. 3 maggio 1982, n. 203
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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