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204817
IDG930804464
93.08.04464 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Luciani Massimo
La non manifesta infondatezza come caratteristica oggettiva della questione di costituzionalita'
Osservazione a ord. C. Cost. 9 novembre 1992, n. 425
Giur. cost., an. 37 (1992), fasc. 6, pag. 3975-3978
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D021430; D1543
Viene affrontato, in commento all' ordinanza n. 425/1992 della Corte Costituzionale, il tema del rapporto fra motivazione e dispositivo delle ordinanze di rimessione delle questioni incidentali di legittimita' costituzionale. A tale proposito, si esprime qualche dubbio sull' argomentazione dell' ordinanza in commento, evidenziando come non sia opportuno dichiarare la (manifesta) inammissibilita' delle questioni sollevate da un giudice che si dimostri soggettivamente convinto della manifesta infondatezza della stessa questione che -pure- solleva. Cio', muovendo dalla premessa che la non manifesta infondatezza sia una caratteristica oggettiva della questione di costituzionalita', e che su di essa non possa pertanto influire il convincimento soggettivo del giudice.
art. 29 comma 1 l. 16 giugno 1927, n. 1766
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