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204818
IDG930804465
93.08.04465 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Pennisi Angelo
I termini per la prima citazione del responsabile civile nel dibattimento penale
Osservazione a C. Cost. 10 novembre 1992, n. 430 C. Cost. 17 novembre 1992, n. 453
Giur. cost., an. 37 (1992), fasc. 6, pag. 4024-4030
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D60330
Il codice di procedura penale del 1930 disciplinava con precisione gli atti processuali relativi alla citazione o all' intervento volontario nel processo del responsabile civile. Il codice del 1988, invece, ha omesso di fissare i termini di comparizione del responsabile civile nel caso di prima citazione per il dibattimento. Cio' premesso, l' A. illustra e commenta il contenuto delle due sentenze in rassegna. Con la prima, la Corte Costituzionale ha respinto la questione di legittimita' dell' art. 83 c.p.p. nella parte in cui non prevede un termine dilatorio per la comparizione del responsabile civile citato per la prima volta. La seconda sentenza, opportunamente, dichiara incostituzionale l' art. 83 cit. per l' omessa indicazione del termine di comparizione del responsabile civile nel dibattimento avanti il Pretore. L' A. evidenzia le probabili difficolta' applicative che deriveranno da tale pronuncia, che indicato come termine di comparizione il medesimo previsto per l' imputato.
art. 109 c.p.p. 1930 art. 110 c.p.p. 1930 art. 83 c.p.p. art. 555 c.p.p. art. 558 c.p.p.
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