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| IDG930804465 | |
| 93.08.04465 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Pennisi Angelo
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| I termini per la prima citazione del responsabile civile nel
dibattimento penale
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| Osservazione a C. Cost. 10 novembre 1992, n. 430
C. Cost. 17 novembre 1992, n. 453
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| Giur. cost., an. 37 (1992), fasc. 6, pag. 4024-4030
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D60330
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| Il codice di procedura penale del 1930 disciplinava con precisione
gli atti processuali relativi alla citazione o all' intervento
volontario nel processo del responsabile civile. Il codice del 1988,
invece, ha omesso di fissare i termini di comparizione del
responsabile civile nel caso di prima citazione per il dibattimento.
Cio' premesso, l' A. illustra e commenta il contenuto delle due
sentenze in rassegna. Con la prima, la Corte Costituzionale ha
respinto la questione di legittimita' dell' art. 83 c.p.p. nella
parte in cui non prevede un termine dilatorio per la comparizione del
responsabile civile citato per la prima volta. La seconda sentenza,
opportunamente, dichiara incostituzionale l' art. 83 cit. per l'
omessa indicazione del termine di comparizione del responsabile
civile nel dibattimento avanti il Pretore. L' A. evidenzia le
probabili difficolta' applicative che deriveranno da tale pronuncia,
che indicato come termine di comparizione il medesimo previsto per l'
imputato.
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| art. 109 c.p.p. 1930
art. 110 c.p.p. 1930
art. 83 c.p.p.
art. 555 c.p.p.
art. 558 c.p.p.
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