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204828
IDG930804475
93.08.04475 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Vindigni Alessandra
Un caso di self restraint della Corte nel controllo sul bilanciamento legislativo
Osservazione a C. Cost. 24 novembre 1992, n. 471
Giur. cost., an. 37 (1992), fasc. 6, pag. 4301-4303
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D422
La sentenza in rassegna dichiara "inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell' art. 369 n. 3 c.p.c., nella parte in cui, prevedendo a pena d' improcedibilita' il deposito della procura speciale, prevede la possibilita' di sanatorie tanto ad opera della parte autonomamente quanto con l' intervento collaborativo del giudice". L' A. rileva la complessita' del tema affrontato dalla Corte Costituzionale ed esamina, anche alla luce della precedente giurisprudenza della stessa Corte, l' orientamento della Consulta, tendente ad affidare esclusivamente al Parlamento il bilanciamento fra esigenze confliggenti, anche quando la "politicita'" della questione non appare cosi' elevata da precludere una decisione di merito.
art. 24 Cost. art. 368 n. 3 c.p.c.
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