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204832
IDG930804479
93.08.04479 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Romboli Roberto
Illegittimita' costituzionale conseguenziale e formazione "giurisprudenziale" delle disposizioni processuali
Osservazione a C. Cost. 29 dicembre 1992, n. 485
Giur. cost., an. 37 (1992), fasc. 6, pag. 4368-4377
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D703; D3115; D021430
La sentenza in epigrafe ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l' art. 2 l. 468/1959, che estende l' assicurazione obbligatoria per invalidita', vecchiaia e superstiti agli artigiani e ai loro familiari, nella parte in cui non considera familiari i figli di fratelli o sorelle del titolare dell' impresa. La motivazione si fonda, diversamente dall' ordinanza di remissione, non sulla discriminazione fra nipoti in linea retta o indiretta, bensi' sul fatto che la disposizione impugnata non e' coordinata con la nuova definizione di "familiare", introdotta con la riforma del diritto di famiglia. L' A. approfondisce le questioni relative alla illegittimita' costituzionale conseguenziale che emergono dalla pronuncia in commento, ripercorrendo la giurisprudenza costituzionale su questo tema.
art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87 art. 2 l. 4 luglio 1959, n. 468 art. 230 bis c.c.
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