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204835
IDG930804482
93.08.04482 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Maizzi Pasquina
Limiti edittali della pena e principio di legalita': a proposito dell' illegittimita' costituzionale dell' art. 122 c.p.m.p.
Osservazione a C. Cost. 24 giugno 1992, n. 299
Giur. cost., an. 37 (1992), fasc. 6, pag. 4430-4437
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D5501
La sentenza n. 299/1992 della Corte Costituzionale ha dichiarato l' illegittimita' dell' art. 122 c.p.mil.p. per contrasto con l' art. 25 comma 2 Cost. (principio di legalita' della pena). L' A., pur condividendo le cadenze argomentative attraverso cui la Corte giunge a dichiarare la suddetta incostituzionalita', non ritiene che la motivazione della sentenza sia esauriente. L' art. 122 c.p.mil.p., infatti, non soltanto e' illegittimo a causa dell' ampia escursione della pena entro i limiti edittali, che trasforma il potere del giudice in arbitrio, ma anche perche' tale articolo prevede una pluralita' di aggressioni al bene tutelato (la fedelta' al servizio) estremamente differenziate fa loro, e insuscettibile, pertanto, di essere ricondotte nell' ambito di un medesimo disvalore (astratto) d' azione. Cio' vuol dire che, pur riducendo in via d' ipotesi il margine di elasticita' della pena prevista dall' art. 122 c.p.mil.p., questa sarebbe ancora irragionevole e confliggente con il principio di legalita' in quanto continuerebbe a non distinguere il disvalore astratto di strutture comportamentali oggettivamente dissimili, delegando in definitiva al giudice l' opera di diversificazione.
art. 122 c.p.mil.p.
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