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| IDG930904523 | |
| 93.09.04523 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Dell' Anno Pierpaolo
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| Ricorso "per saltum" e vizi di motivazione dell' ordinanza di
custodia cautelare
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| Nota a Cass. sez. un. pen. 26 febbraio 1991
Cass. sez. I pen. 7 febbraio 1991
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| Giust. pen., s. 7, an. 97 (1992), fasc. 6, pt. 3, pag. 338-352
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D63510; D6113
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| Le due sentenze in rassegna risolvono in maniera opposta la questione
della ricorribilita' immediata per cassazione delle ordinanze che
dispongono misure coercitive, per vizio di motivazione. La sez. I
esclude l' ammissibilita' in quanto il vizio di motivazione delle
ordinanze che dispongono misure coercitive non integra "violazione di
legge". Di opposto avviso, le sezioni unite ritengono ammissibile il
ricorso immediato per cassazione, in quanto in tali ordinanze si
configura una violazione di legge, poiche' l' art. 569 comma 3 c.p.p.
riguarda solo le sentenze e non i provvedimenti coercitivi. L' A.,
svolta un' ampia disamina delle motivazioni delle due decisioni,
sostiene che e' da escludere che il disposto dell' art. 569 comma 3
cit., che sancisce il divieto di deduzione del vizio di motivazione
nel ricorso "per saltum" avverso le sentenze, possa trovare
applicazione con riferimento al ricorso avverso provvedimenti
coercitivi.
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| art. 311 comma 2 c.p.p.
art. 569 comma 3 c.p.p.
art. 606 comma 1 lett. e c.p.p.
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| Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze
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