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204876
IDG930904523
93.09.04523 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Dell' Anno Pierpaolo
Ricorso "per saltum" e vizi di motivazione dell' ordinanza di custodia cautelare
Nota a Cass. sez. un. pen. 26 febbraio 1991 Cass. sez. I pen. 7 febbraio 1991
Giust. pen., s. 7, an. 97 (1992), fasc. 6, pt. 3, pag. 338-352
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D63510; D6113
Le due sentenze in rassegna risolvono in maniera opposta la questione della ricorribilita' immediata per cassazione delle ordinanze che dispongono misure coercitive, per vizio di motivazione. La sez. I esclude l' ammissibilita' in quanto il vizio di motivazione delle ordinanze che dispongono misure coercitive non integra "violazione di legge". Di opposto avviso, le sezioni unite ritengono ammissibile il ricorso immediato per cassazione, in quanto in tali ordinanze si configura una violazione di legge, poiche' l' art. 569 comma 3 c.p.p. riguarda solo le sentenze e non i provvedimenti coercitivi. L' A., svolta un' ampia disamina delle motivazioni delle due decisioni, sostiene che e' da escludere che il disposto dell' art. 569 comma 3 cit., che sancisce il divieto di deduzione del vizio di motivazione nel ricorso "per saltum" avverso le sentenze, possa trovare applicazione con riferimento al ricorso avverso provvedimenti coercitivi.
art. 311 comma 2 c.p.p. art. 569 comma 3 c.p.p. art. 606 comma 1 lett. e c.p.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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