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204879
IDG930904526
93.09.04526 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Taormina Carlo
Principio di legalita' e condizionamento mafioso delle consultazioni elettorali
Nota a Cass. sez. I pen. 8 giugno 1992
Giust. pen., s. 7, an. 97 (1992), fasc. 7, pt. 2, pag. 394-406
D51310; D0431; D548
La sentenza in rassegna esclude la sussistenza del reato di associazione per delinquere di stampo mafioso nelle ipotesi in cui un candidato alle elezioni richieda consensi elettorali ad una organizzazione mafiosa o sia richiesto di candidarsi da quest' ultima o che accetti passivamente la convergenza dei "voti di cosca". La fattispecie puo' concretizzarsi in presenza di un "pactum sceleris" tra candidato e cosca che preveda, a risultato elettorale positivo, determinati favori amministrativi a beneficio della cosca. L' A. esamina criticamente la sentenza svolgendo la tesi secondo la quale il nostro sistema e' inadeguato di fronte al fenomeno dell' organizzazione mafiosa del consenso elettorale. In una nota d' appendice viene fatto presente che nelle more della pubblicazione della nota e' intervenuta, a conferma di quanto sostenuto nel testo, la conversione del d.l. 306/1992, per effetto del quale le finalita' dell' art. 416 bis c.p. si sono arricchite della ipotesi dell' accaparramento di voti elettorali.
d.l. 8 giugno 1992, n. 306 l. 7 agosto 1992, n. 356 art. 416 bis c.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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