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| IDG930904564 | |
| 93.09.04564 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Crespi Alberto
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| I recenti orientamenti giurisprudenziali nell' accertamento della
colpa professionale del medico chirurgo: evoluzione o involuzione?
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| Relazione svolta presso l' Universita' di Milano in onore del prof.
Romeo Pozzato, Milano, 13 maggio 1992
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| Riv. it. med. leg., an. 14 (1992), fasc. 4, pt. 1, pag. 785-803
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D966; D969100
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| L' A. affronta il problema dell' accertamento della colpa nell'
esercizio della professione sanitaria esaminando gli orientamenti
adottati dalla giurisprudenza nel corso degli anni. Nel primo periodo
la dottrina ha sostenuto la rilevanza in sede penale del principio
affermato dall' art. 2236 c.c. che esige una colpa grave quando l'
attivita' professionale implichi la soluzione di problemi tecnici di
particolare difficolta': peraltro con riferibilita' della
disposizione privatistica al solo aspetto della colpa concernente la
imperizia. Recepito detto insegnamento dalla Corte Costituzionale,
numerosi sono stati i casi di imperizia grave rilevati dalla
giurisprudenza. L' applicabilita' all' ordinamento penale del
principio sancito dall' art. 2236 c.c. e' stata peraltro contestata
dal successivo orientamento giurisprudenziale e solo in apparenza, in
una recente, ma ambigua decisione del giudice di legittimita', e'
stato riproposto l' indirizzo propugnato dalla Corte Costituzionale.
Nella seconda parte dell' articolo l' A. rileva lo sbandamento
giurisprudenziale nell' accertamento del nesso eziologico quando
occorra valutare una condotta meramente omissiva; il criterio dell'
aumento del rischio e' posto a base per l' affermazione di
responsabilita' del medico-chirurgo nel consolidato orientamento del
giudice di legittimita' nell' ultimo decennio. Nella conclusione si
ritiene aberrante l' accoglimento del principio "in dubio contra
medicum" e la conseguente surrettizia trasformazione dei reati
omissivi impropri, quali reati di evento, in reati di mera condotta
(nei quali l' evento assurgerebbe a condizione obiettiva di
punibilita').
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| art. 1176 c.c.
art. 2236 c.c.
art. 43 c.p.
art. 589 c.p.
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| Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze
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