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204917
IDG930904564
93.09.04564 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Crespi Alberto
I recenti orientamenti giurisprudenziali nell' accertamento della colpa professionale del medico chirurgo: evoluzione o involuzione?
Relazione svolta presso l' Universita' di Milano in onore del prof. Romeo Pozzato, Milano, 13 maggio 1992
Riv. it. med. leg., an. 14 (1992), fasc. 4, pt. 1, pag. 785-803
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D966; D969100
L' A. affronta il problema dell' accertamento della colpa nell' esercizio della professione sanitaria esaminando gli orientamenti adottati dalla giurisprudenza nel corso degli anni. Nel primo periodo la dottrina ha sostenuto la rilevanza in sede penale del principio affermato dall' art. 2236 c.c. che esige una colpa grave quando l' attivita' professionale implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficolta': peraltro con riferibilita' della disposizione privatistica al solo aspetto della colpa concernente la imperizia. Recepito detto insegnamento dalla Corte Costituzionale, numerosi sono stati i casi di imperizia grave rilevati dalla giurisprudenza. L' applicabilita' all' ordinamento penale del principio sancito dall' art. 2236 c.c. e' stata peraltro contestata dal successivo orientamento giurisprudenziale e solo in apparenza, in una recente, ma ambigua decisione del giudice di legittimita', e' stato riproposto l' indirizzo propugnato dalla Corte Costituzionale. Nella seconda parte dell' articolo l' A. rileva lo sbandamento giurisprudenziale nell' accertamento del nesso eziologico quando occorra valutare una condotta meramente omissiva; il criterio dell' aumento del rischio e' posto a base per l' affermazione di responsabilita' del medico-chirurgo nel consolidato orientamento del giudice di legittimita' nell' ultimo decennio. Nella conclusione si ritiene aberrante l' accoglimento del principio "in dubio contra medicum" e la conseguente surrettizia trasformazione dei reati omissivi impropri, quali reati di evento, in reati di mera condotta (nei quali l' evento assurgerebbe a condizione obiettiva di punibilita').
art. 1176 c.c. art. 2236 c.c. art. 43 c.p. art. 589 c.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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