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Documento


204921
IDG930904568
93.09.04568 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ponti Giovanni
La consulenza tecnica criminologica
Riv. it. med. leg., an. 14 (1992), fasc. 4, pt. 1, pag. 857-867
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D61423; D59
L' A. affronta il problema se nel nuovo codice di procedura penale il divieto di disporre la c.d. perizia criminologica, di cui all' art. 220 comma 2 c.p.p., debba essere riferito anche alla consulenza tecnica di parte (eseguita dalla difesa o disposta dal P.M.). Risolto negativamente il quesito, si individua l' ambito in cui la consulenza tecnica criminologica potrebbe essere utilmente impiegata nel processo penale.
art. 220 comma 2 c.p.p. art. 314 comma 2 c.p.p. 1930
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