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204931
IDG930904578
93.09.04578 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Alibrandi Alfonso
In tema di truffa in danno della cassa integrazione guadagni
Nota a Trib. Matera 30 aprile 1992, n. 63
Riv. pen., an. 119 (1993), fasc. 1, pag. 71-72
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D7044; D51910; D541
Secondo la sentenza annotata, si configurano gli estremi di truffa aggravata nel caso di percezioni delle prestazioni della cassa integrazione guadagni in base a mendaci dichiarazioni, tali da indurre l' INPS in errore. Nella fattispecie, il percettore delle prestazioni previdenziali svolgeva attivita' lavorativa autonoma mediante gestione di negozio del quale era titolare. Secondo l' A., la decisione appare mal sorretta da una motivazione eccessivamente succinta, mentre la soluzione di questo profilo problematico, egli afferma, divide perfino la giurisprudenza di legittimita'. Le mendaci affermazioni e il silenzio maliziosamente serbato dall' agente vanno considerati, sostiene l' A., in riferimento alle varie e molteplici fattispecie, non essendo possibile delineare in proposito regole generali, valevoli per ogni ipotesi. Occorre, come sottolinea la dottrina, che mendacio e silenzio siano valutati caso per caso, per verificare l' idoneita' a trarre in inganno.
art. 16 d.lg.lt. 9 novembre 1945, n. 788 art. 61 n. 7 c.p. art. 640 c.p.
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