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Documento


204936
IDG930904583
93.09.04583 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Santoloci Maurizio, Maglia Stefano
Le Sezioni Unite "rivoluzionano" il sistema giudiziario sui vincoli paesaggistici-ambientali
Nota a Cass. sez. un. pen. 12 gennaio 1993, n. 248
Riv. pen., vol. amb000, an. 119 (1993), fasc. 2, pag. 170-172
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D18250; D18255; D545; D5213
Secondo la pronuncia annotata, la distruzione o deturpamento di bellezze naturali ai sensi dell' art. 734 c.p. e' un reato di danno il cui accertamento e' di esclusiva competenza del giudice, indipendentemente dalla concessione o dell' autorizzazione o del nulla-osta amministrativo. Considerato che le potenzialita' operative della "legge Galasso" sono state di fatto progressivamente e macroscopicamente svuotate, la Suprema Corte conferisce una nuova vitalita', sostengono gli AA., a questo reato-contravvenzione, che potenzialmente potrebbe rivelarsi piu' importante del sistema sanzionatorio della l. 431/1985. Se, infatti, le autorizzazioni-concessioni ottenute dal titolare non sono sufficienti ad escludere il reato di cui all' art. 1 sexies l. 431/1985, detti atti non sono sufficienti a vanificare l' applicazione (in via autonoma) dell' art. 734 c.p. Questa evoluzione di principio apre nuove e fino ad oggi impensabili strade di intervento giudiziario contro gli scempi paesaggistici-ambientali.
art. 1 sexies l. 8 agosto 1985, n. 431 art. 734 c.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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