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| IDG930904584 | |
| 93.09.04584 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Turco Luca
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| Il principio "tempus regit actum" e l' art. 25 della Costituzione
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| Nota a Cass. sez. I pen. 10 gennaio 1992, n. 4131
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| Riv. pen., an. 119 (1993), fasc. 2, pag. 200-201
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D5001; D51113; D60210
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| Il Pretore aveva dichiarato, con sentenza 20 settembre 1990, la
propria incompetenza in materia a decidere in un procedimento penale
relativo al delitto di cui all' art. 323 c.p., commesso il 12 agosto
1989, e aveva indicato la competenza del Tribunale a norma dell' art.
19 l. 86/1990. Il Tribunale ha sollevato conflitto di competenza
ritenendo che il principio "tempus regit actum" e' inapplicabile ai
casi come quello di specie in cui la competenza si sia gia' radicata
nei confronti dell' imputato. La Corte di Cassazione ha risolto il
ricorso nel senso indicato dal Tribunale, affermando che il principio
"tempus regit actum", nei casi come quello di specie, incontra un
limite nel principio di precostituzione del giudice sancito dall'
art. 25 Cost., in tutti quei casi in cui la competenza si sia gia'
radicata al momento dell' entrata in vigore della legge di modifica.
L' A. approfondisce la questione alla stregua dei criteri generali,
attraverso l' analisi dell' art. 25 Cost., ed afferma conclusivamente
che tale regola costituzionale non puo' che prevalere: la rei
giudicanda resta insensibile alla modificazione successivamente
intervenuta dovendo il giudice individuarsi nell' organo competente
al "tempus commissi delicti", con conseguente ultrattivita' del
previgente sistema di competenza sia con riferimento ai procedimenti
in corso che a quelli da instaurare relativi a fatti commessi prima
dell' entrata in vigore della nuova normativa.
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| art. 25 Cost.
art. 19 l. 26 aprile 1990, n. 86
art. 4 c.p.p.
art. 6 c.p.p.
art. 7 c.p.p.
art. 323 c.p.
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| Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze
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