Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


204937
IDG930904584
93.09.04584 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Turco Luca
Il principio "tempus regit actum" e l' art. 25 della Costituzione
Nota a Cass. sez. I pen. 10 gennaio 1992, n. 4131
Riv. pen., an. 119 (1993), fasc. 2, pag. 200-201
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D5001; D51113; D60210
Il Pretore aveva dichiarato, con sentenza 20 settembre 1990, la propria incompetenza in materia a decidere in un procedimento penale relativo al delitto di cui all' art. 323 c.p., commesso il 12 agosto 1989, e aveva indicato la competenza del Tribunale a norma dell' art. 19 l. 86/1990. Il Tribunale ha sollevato conflitto di competenza ritenendo che il principio "tempus regit actum" e' inapplicabile ai casi come quello di specie in cui la competenza si sia gia' radicata nei confronti dell' imputato. La Corte di Cassazione ha risolto il ricorso nel senso indicato dal Tribunale, affermando che il principio "tempus regit actum", nei casi come quello di specie, incontra un limite nel principio di precostituzione del giudice sancito dall' art. 25 Cost., in tutti quei casi in cui la competenza si sia gia' radicata al momento dell' entrata in vigore della legge di modifica. L' A. approfondisce la questione alla stregua dei criteri generali, attraverso l' analisi dell' art. 25 Cost., ed afferma conclusivamente che tale regola costituzionale non puo' che prevalere: la rei giudicanda resta insensibile alla modificazione successivamente intervenuta dovendo il giudice individuarsi nell' organo competente al "tempus commissi delicti", con conseguente ultrattivita' del previgente sistema di competenza sia con riferimento ai procedimenti in corso che a quelli da instaurare relativi a fatti commessi prima dell' entrata in vigore della nuova normativa.
art. 25 Cost. art. 19 l. 26 aprile 1990, n. 86 art. 4 c.p.p. art. 6 c.p.p. art. 7 c.p.p. art. 323 c.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



Ritorna al menu della banca dati