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204942
IDG930904589
93.09.04589 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Alibrandi Alfonso
Sulla commisurazione e motivazione della pena
Nota a Cass. sez. II pen. 8 luglio 1992, n. 7842
Riv. pen., an. 119 (1993), fasc. 3, pag. 295-297
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D5035; D5036
La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza del giudice di appello che nel ridurre la pena irrogata dal giudice di primo grado, ritenendola eccessiva, argomentava: "equo appare comminare", senza neppure richiamare i criteri di cui all' art. 133 c.p. La Cassazione ha affermato che il giudice ha l' obbligo di enunciare, sia pure concisamente, le ragioni che l' hanno indotto alla decisione, per evitare che il suo potere discrezionale si trasformi in arbitrio. L' A. prende spunto da questa pronuncia per approfondire il tema dell' obbligo di motivazione, sul piano della dottrina e su quello del diritto positivo, incentrando l' attenzione sugli artt. 132 e 133 c.p
art. 132 c.p. art. 133 c.p.
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