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204973
IDG931004620
93.10.04620 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Redazione
La copia del ricorso per l' Ufficio tributario e la procedibilita' della impugnativa in primo grado e il rimborso Irpef sulla buonuscita Enpas
Nota a Comm. II grado Novara sez. I 9 novembre 1992, n. 525
Comm. trib. centr., an. 24 (1992), fasc. 12, pt. 2, pag. 2490-2493
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D2171; D21717; D2306
Secondo la prima massima in commento l' art. 8 d.p.r. 739/1981 non sanziona piu', diversamente dal precedente art. 17 d.p.r. 636/1972, con l' inammissibilita' o l' improcedibilita' l' omissione della consegna o della spedizione all' ufficio finanziario di una copia in carta semplice del ricorso proposto dal contribuente alla Commissione Tributaria di I grado. La seconda massima afferma che "in tema di indennita' di buonuscita erogata dall' Enpas, previo versamento dell' Irpef, la domanda di rimborso dalla maggiore imposta corrisposta si sottrae, nel caso di liquidazione delle indennita' posteriori al 31 dicembre 1979, nel termine di decadenza posto dall' art. 38 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602". La nota esamina i principi enunciati dalla Commissione Tributaria, alla luce della non uniforme giurisprudenza sull' argomento.
art. 17 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 636 art. 8 d.p.r. 3 novembre 1981, n. 739
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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