| Con la sentenza in epigrafe la Corte Costituzionale ha dichiarato l'
illegittimita' dell' art. 21 comma 2 d.p.r. 601/1973, che prevedeva
che gli interessi derivanti da mutui erogati da aziende o istituti di
credito a favore di Enti pubblici come Comuni, Province, Regioni ed
enti ospedalieri fossero soggetti a IRPEG solo per la meta' del loro
ammontare. L' A. esamina il meccanismo di questa norma; ritiene non
convincente la motivazione secondo cui la norma agevolativa aggravava
il carico fiscale del contribuente; esamina un altro percorso che
avrebbe portato egualmente alla pronuncia di incostituzionalita'. In
ogni caso, giusta o sbagliata che sia, conclude l' A., la pronuncia
della Corte cade su un organismo ormai morto: l' art. 21 comma 2
d.p.r. 601/1973 era stato infatti abrogato dal d.l. 513/1992, non
convertito, ma reiterato dapprima con il d.l. 47/1993, anch' esso non
convertito, e quindi con il d.l. 131/1993, in corso di conversione.
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