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205211
IDG931504858
93.15.04858 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Annecchino M.
Osservazione a C. Cost. 13 maggio 1993, n. 233
Foro it., an. 118 (1993), fasc. 6, pt. 1, pag. 1744-1745
D2160; D23076
Con la sentenza in epigrafe la Corte Costituzionale ha dichiarato l' illegittimita' dell' art. 21 comma 2 d.p.r. 601/1973, che prevedeva che gli interessi derivanti da mutui erogati da aziende o istituti di credito a favore di Enti pubblici come Comuni, Province, Regioni ed enti ospedalieri fossero soggetti a IRPEG solo per la meta' del loro ammontare. L' A. esamina il meccanismo di questa norma; ritiene non convincente la motivazione secondo cui la norma agevolativa aggravava il carico fiscale del contribuente; esamina un altro percorso che avrebbe portato egualmente alla pronuncia di incostituzionalita'. In ogni caso, giusta o sbagliata che sia, conclude l' A., la pronuncia della Corte cade su un organismo ormai morto: l' art. 21 comma 2 d.p.r. 601/1973 era stato infatti abrogato dal d.l. 513/1992, non convertito, ma reiterato dapprima con il d.l. 47/1993, anch' esso non convertito, e quindi con il d.l. 131/1993, in corso di conversione.
art. 21 comma 2 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 601



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