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205212
IDG931504859
93.15.04859 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Rafaraci Tommaso
Nuove contestazioni e diritto alla prova dinanzi alla Corte Costituzionale
Nota a C. Cost. 3 giugno 1992, n. 241
Foro it., an. 118 (1993), fasc. 6, pt. 1, pag. 1777-1784
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D6215
La Corte Costituzionale ha dichiarato l' illegittimita' dell' art. 519 comma 2 c.p.p. "nella parte in cui, in caso di nuove contestazioni, consente all' imputato di chiedere l' ammissione di nuove prove solo a norma dell' art. 507 c.p.p., nonche' nella parte in cui esclude che nuove prove possano essere in tal caso chieste anche dalle parti private e dal pubblico ministero". Per effetto di questa pronuncia, non certo inattesa, afferma l' A., scompaiono dall' art. 519 comma 2 cit. i due limiti, soggettivo ed oggettivo, posti all' iniziativa di parte esperibile a seguito della modificazione o dell' integrazione dibattimentale dell' accusa. L' A. approfondisce l' esame della sentenza in ordine ai due profili di illegittimita' costituzionale indicati.
art. 519 comma 2 c.p.p.



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