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205215
IDG931504862
93.15.04862 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Liuzzi Trisorio
Osservazione a Cass. sez. I civ. 23 febbraio 1993, n. 2214
Foro it., an. 118 (1993), fasc. 6, pt. 1, pag. 1872-1874
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18004
La massima della sentenza afferma che "e' inammissibile l' impugnazione avverso la sentenza di rettificazione degli atti dello stato civile da un soggetto che non sia stato parte nel precedente grado e che non sia risultato soccombente (nella specie, il procedimento di rettificazione dell' atto di matrimonio era stato promosso dal procuratore della repubblica, mentre la ricorrente, che aveva gia' proposto autonoma azione di nullita' dello stesso matrimonio, non era stata citata in giudizio)". La Cassazione, osserva l' A., ha fatto applicazione di un principio generale affermato con riferimento al processo ordinario e analogamente in tema di procedimenti camerali. Viene approfondito alla luce di giurisprudenza e dottrina, anche il tema della natura del procedimento di rettificazione degli atti dello stato civile.
art. 165 r.d. 9 luglio 1939, n. 1238 art. 168 r.d. 9 luglio 1939, n. 1238 art. 454 c.c. art. 455 c.c. art. 323 c.p.c. art. 324 c.p.c.



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