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205217
IDG931504864
93.15.04864 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
De Marzo G.
Osservazione a Cass. sez. III civ. 13 gennaio 1993, n. 357
Foro it., vol. amb000, an. 118 (1993), fasc. 6, pt. 1, pag. 1897-1900
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D0411; D3070; D30703; D30717
Con la sentenza in commento la Cassazione muta avviso, sostiene l' A., riguardo al criterio per la liquidazione del danno alla salute, definito nella sentenza n. 102/1985. In tale sentenza veniva ravvisata, nel criterio di cui all' art. 4 comma 3 l. 39/1977 "una seria base di calcolo" per la liquidazione del danno alla salute. L' A. analizza le direttive tracciate dalla Cassazione alle quali dovranno uniformarsi i giudici di merito per motivare adeguatamente le loro decisioni in materia, ed esamina le ulteriori indicazioni fornite riguardo all' operazione di liquidazione equitativa del danno alla salute.
art. 4 d.l. 23 dicembre 1976, n. 857 art. 2043 c.c. art. 2056 c.c.



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