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| IDG931504868 | |
| 93.15.04868 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Miccolis G.
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| Osservazione a Cass. sez. II civ. 21 agosto 1992, n. 9740
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| Foro it., an. 118 (1993), fasc. 6, pt. 1, pag. 1937-1940
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D30642; D30572; D4316
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| Viene esaminata, in particolare, la parte della sentenza con la quale
la Corte di Cassazione, nell' ipotesi di successivi trasferimenti
dell' immobile ipotecato per credito fondiario, ha legittimato l'
istituto mutante, a cui era stato notificato soltanto il primo
trasferimento e non anche il secondo, a condurre gli atti
espropriativi nei confronti del mutuario e del primo acquirente.
Secondo la Corte, inoltre, "l' istituto di credito fondiario, al
quale non sia stato notificato l' avvenuto trasferimento del bene
ipotecato e che abbia legittimamente condotto gli atti espropriativi
contro il solo mutuario-dante causa, non e' tenuto ad avvisare il
terzo acquirente ai sensi dell' art. 498 c.p.c. L' A. approfondisce
questo aspetto della sentenza per quanto riguarda l' applicazione
dell' art. 20 r.d. 646/1905 e l' applicabilita' dell' art. 498
c.p.c., in rapporto alle garanzie del principio del contraddittorio.
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| art. 20 r.d. 16 luglio 1905, n. 646
art. 498 c.p.c.
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