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205221
IDG931504868
93.15.04868 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Miccolis G.
Osservazione a Cass. sez. II civ. 21 agosto 1992, n. 9740
Foro it., an. 118 (1993), fasc. 6, pt. 1, pag. 1937-1940
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30642; D30572; D4316
Viene esaminata, in particolare, la parte della sentenza con la quale la Corte di Cassazione, nell' ipotesi di successivi trasferimenti dell' immobile ipotecato per credito fondiario, ha legittimato l' istituto mutante, a cui era stato notificato soltanto il primo trasferimento e non anche il secondo, a condurre gli atti espropriativi nei confronti del mutuario e del primo acquirente. Secondo la Corte, inoltre, "l' istituto di credito fondiario, al quale non sia stato notificato l' avvenuto trasferimento del bene ipotecato e che abbia legittimamente condotto gli atti espropriativi contro il solo mutuario-dante causa, non e' tenuto ad avvisare il terzo acquirente ai sensi dell' art. 498 c.p.c. L' A. approfondisce questo aspetto della sentenza per quanto riguarda l' applicazione dell' art. 20 r.d. 646/1905 e l' applicabilita' dell' art. 498 c.p.c., in rapporto alle garanzie del principio del contraddittorio.
art. 20 r.d. 16 luglio 1905, n. 646 art. 498 c.p.c.



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