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| IDG931504871 | |
| 93.15.04871 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Fabiani Massimo
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| I provvedimenti a funzione prevalentemente deflattiva
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| Nota a ord. Trib. Verona 29 marzo 1993
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| Foro it., an. 118 (1993), fasc. 6, pt. 1, pag. 1993-2006
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D4133; D4400
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| Un locatore ottiene decreto ingiuntivo per il pagamento della somma
relativa a canoni di locazione scaduti. Il conduttore si oppone e,
spiegando domanda riconvenzionale, chiede la condanna del locatore
alla restituzione del deposito cauzionale e, disponendo di prova
scritta a sostegno del proprio credito, presenta istanza di
ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. Il giudice, ritenuti sussistenti i
presupposti di cui all' art. 633 c.p.c. in ordine al credito del
conduttore, operata la compensazione giudiziale, ingiunge al locatore
il pagamento della differenza, munendo l' ordinanza della clausola di
provvisoria esecutorieta', in assenza di eccezioni dell' opposto
fondate su prova scritta. A commento del provvedimento viene
pubblicato un estratto della relazione svolta dall' A. in occasione
del IV seminario di studi sulla riforma del processo civile,
organizzato dal Cons. Sup. Mag. a Frascati nei giorni 23-28 febbraio
1993. Premesse alcune considerazioni sulle finalita' "acceleratorie"
e sulla funzione "deflattiva" delle norme della novella al codice di
procedura civile, la relazione si snoda attraverso la trattazione dei
seguenti punti: l' ordinanza per il pagamento di somme non
contestate: la natura ed il contenuto del provvedimento; i
presupposti del provvedimento; gli aspetti procedimentali (i
soggetti, il tempo); il regime e gli effetti dell' ordinanza. L'
ordinanza di ingiunzione: la presentazione dell' istanza; i soggetti
del procedimento; l' individuazione del credito; la provvisoria
esecutorieta' del provvedimento; l' efficacia dell' ordinanza.
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| art. 186 bis c.p.c.
art. 186 ter c.p.c.
art. 633 c.p.c.
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