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205224
IDG931504871
93.15.04871 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Fabiani Massimo
I provvedimenti a funzione prevalentemente deflattiva
Nota a ord. Trib. Verona 29 marzo 1993
Foro it., an. 118 (1993), fasc. 6, pt. 1, pag. 1993-2006
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D4133; D4400
Un locatore ottiene decreto ingiuntivo per il pagamento della somma relativa a canoni di locazione scaduti. Il conduttore si oppone e, spiegando domanda riconvenzionale, chiede la condanna del locatore alla restituzione del deposito cauzionale e, disponendo di prova scritta a sostegno del proprio credito, presenta istanza di ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. Il giudice, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all' art. 633 c.p.c. in ordine al credito del conduttore, operata la compensazione giudiziale, ingiunge al locatore il pagamento della differenza, munendo l' ordinanza della clausola di provvisoria esecutorieta', in assenza di eccezioni dell' opposto fondate su prova scritta. A commento del provvedimento viene pubblicato un estratto della relazione svolta dall' A. in occasione del IV seminario di studi sulla riforma del processo civile, organizzato dal Cons. Sup. Mag. a Frascati nei giorni 23-28 febbraio 1993. Premesse alcune considerazioni sulle finalita' "acceleratorie" e sulla funzione "deflattiva" delle norme della novella al codice di procedura civile, la relazione si snoda attraverso la trattazione dei seguenti punti: l' ordinanza per il pagamento di somme non contestate: la natura ed il contenuto del provvedimento; i presupposti del provvedimento; gli aspetti procedimentali (i soggetti, il tempo); il regime e gli effetti dell' ordinanza. L' ordinanza di ingiunzione: la presentazione dell' istanza; i soggetti del procedimento; l' individuazione del credito; la provvisoria esecutorieta' del provvedimento; l' efficacia dell' ordinanza.
art. 186 bis c.p.c. art. 186 ter c.p.c. art. 633 c.p.c.



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