| Le due decisioni in epigrafe, pronunciate da sezioni diverse della
Corte a seguito dei nuovi criteri di ripartizione degli affari tra le
sezioni, affrontano vicende sostanzialmente omogenee. Le conclusioni,
per taluni aspetti, diametralmente opposte, rivelano due distinte
modalita' di approccio ermeneutico, due "filosofie" talora
antitetiche in ordine alla rilevanza del fenomeno delle
"collaborazioni" sul piano del sistema delle cautele personali. Con
particolare riferimento alla chiamata di correo "de relato" ed alla
sua utilizzabilita' in quanto rientrante nell' alveo dei "gravi
indizi di colpevolezza", le due decisioni mostrano le piu' evidenti
divergenze. Secondo la prima sezione, ispirata a canoni
interpretativi assai garantistici, la chiamata "di secondo grado",
ove non venga disposta l' audizione del soggetto di riferimento,
ossia del dichiarante "di prima mano" perderebbe in ogni caso, e
pertanto anche in sede cautelare, ogni potenzialita' dimostrativa,
degradando a mera "notitia criminis". L' altra pronuncia ritiene,
invece, che la chiamata "de relato" sia utilizzabile ai fini dell'
emissione di un titolo cautelare anche prima dell' audizione della
fonte "di primo grado", purche' il giudice abbia proceduto ad un
rigoroso vaglio almeno intrinseco sull' attendibilita' della
propalazione accusatoria. In appendice vengono pubblicati il decreto
e le note di servizio con cui il primo presidente della Corte di
Cassazione ha disciplinato, per il biennio 1992-1993, i nuovi criteri
di ripartizione degli affari penali tra le sezioni della Corte.
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