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205231
IDG931504878
93.15.04878 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Visconti C.
Osservazione a Trib. Lecce 24 novembre 1992
Foro it., an. 118 (1993), fasc. 6, pt. 2, pag. 395-396
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D51910; D91832
In tema di truffa nelle sovvenzioni, nell' alternativa tra la fattispecie di truffa aggravata ex art. 640 comma 2 n. 1 c.p., e quella prevista dall' art. 2 l. 898/1986, la sentenza in epigrafe, inserendosi nell' orientamento probabilmente maggioritario, ha ritenuto prevalente in quanto "speciale" la fattispecie prevista dall' art. 2 cit. L' A. esamina la questione anche alla luce dell' art. 640 bis c.p., che ha superato i motivi di incertezza applicativa per quanto riguarda i rapporti di specialita' e prevalenza fra fattispecie generale di truffa e norma speciale. Con l' entrata in vigore dell' art. 640 bis e' stata data anche risposta negativa all' interrogativo posto dalla dottrina sull' avvenuta abrogazione o meno dell' art. 2 cit. Secondo l' A., resta ancora aperto il problema su quali condotte in concreto possono essere assunte sotto il nuovo reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.
art. 2 l. 23 dicembre 1986, n. 898 art. 22 l. 19 marzo 1990, n. 55 art. 73 l. 19 febbraio 1992, n. 142 art. 640 c.p. art. 640 bis c.p.



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