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205237
IDG931504884
93.15.04884 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Mastrorilli Annachiara
Inadempimento del fornitore, rischio contrattuale, tutela dell' utilizzatore
Nota a Cass. sez. III civ. 21 giugno 1993, n. 6862
Foro it., an. 118 (1993), fasc. 7-8, pt. 1, pag. 2144-2157
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30620; D3053; D3060; D30630
La Cassazione, affrontando la questione delle clausole di esonero da responsabilita' del concedente, per eventi imputabili al fornitore, attinenti al bene dedotto in contratto, ribadisce, afferma l' A., la consueta giustificazione: il fornitore ed il bene sono scelti dall' utilizzatore; il concedente interviene solo nel momento finanziario; ogni rischio relativo alla persona del fornitore (ed al bene) va assunto dall' utilizzatore, senza che si possa configurare alcuna violazione dell' art. 1229 c.c. La decisione offre l' occasione, afferma l' A., per una disamina della tematica sotto il duplice profilo: a) della costruzione delle rispettive posizioni del concedente e dell' utilizzatore all' interno della complessiva operazione trilaterale, al fine di b) valutare l' ammissibilita' di siffatte clausole alla luce dei mezzi di tutela offerti all' utilizzatore per evitare il pregiudizio derivante all' inadempimento del fornitore.
art. 1176 c.c. art. 1227 c.c. art. 1229 c.c. art. 1322 c.c. art. 1323 c.c.



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