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205241
IDG931504888
93.15.04888 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Fortini A.
Osservazione a Cass. sez. I civ. 29 gennaio 1993, n. 1164
Foro it., an. 118 (1993), fasc. 7-8, pt. 1, pag. 2206-2208
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D4250; D44022; D312301
La sentenza in epigrafe rientra nel filone giurisprudenziale che limita l' ammissibilita' del regolamento di competenza contro i provvedimenti emessi "ante causam", ai soli casi in cui sia stata risolta, esplicitamente o implicitamente, una questione di competenza. Viene infatti dichiarato ammissibile il regolamento nei confronti dell' ordinanza con cui il Pretore, adito "ante causam", conferma il precedente provvedimento d' urgenza e respinge, probabilmente in forma implicita, afferma l' A., l' eccezione di incompetenza proposta dalla parte soccombente. Non sono pero' condivisibili, sostiene l' A., le ragioni che la Suprema Corte espone nella motivazione della sentenza per giustificare la soluzione adottata.
art. 42 c.p.c. art. 700 c.p.c. art. 2527 c.c.



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