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| IDG931504892 | |
| 93.15.04892 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Caso Roberto, Ieva Carla
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| Ancora sul nesso di causalita' in tema di colpa del medico
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| Osservazione a Cass. sez. III civ. 13 gennaio 1992, n. 317
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| Foro it., an. 118 (1993), fasc. 7-8, pt. 1, pag. 2331-2335
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D96910; D966; D50101; F4252; D3070
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| Con la sentenza in epigrafe la Cassazione esclude, in riferimento
all' art. 27 c.p.p. 1930, che alla sentenza penale di
improcedibilita' (nella specie pronuncia penale di estinzione del
reato per prescrizione) possa essere attribuita autorita' di
giudicato nel giudizio civile per il risarcimento del danno. Precisa
la sentenza che tale sentenza penale ha valore di giudicato nel
successivo giudizio civile limitatamente all' accertamento di fatti
materiali secondo quanto stabilisce l' art. 28 c.p.p. 1930, i quali
possono essere apprezzati e valutati dal giudice civile. La sentenza
si inserisce nel filone giurisprudenziale orientato ad una maggiore
attenzione alle fattispecie che vertono sulla responsabilita' del
medico ed offre agli AA. lo spunto per approfondimenti sul tema,
condotto attraverso una panoramica della giurisprudenza in materia,
con particolare riferimento alla sentenza della Cassazione penale
sez. IV 12 luglio 1991. Il tema viene approfondito anche attraverso
riferimenti alla proposta di Direttiva CEE sulla responsabilita' del
prestatore di servizi, al progetto di legge francese sulla
responsabilita' del medico, ed al regime in vigore in Svezia e negli
Stati del Nordamerica.
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| art. 27 c.p.p. 1930
art. 28 c.p.p. 1930
art. 651 c.p.p.
art. 652 c.p.p.
art. 654 c.p.p.
art. 2236 c.c.
Cass. sez. IV pen. 12 luglio 1991
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