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205245
IDG931504892
93.15.04892 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Caso Roberto, Ieva Carla
Ancora sul nesso di causalita' in tema di colpa del medico
Osservazione a Cass. sez. III civ. 13 gennaio 1992, n. 317
Foro it., an. 118 (1993), fasc. 7-8, pt. 1, pag. 2331-2335
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D96910; D966; D50101; F4252; D3070
Con la sentenza in epigrafe la Cassazione esclude, in riferimento all' art. 27 c.p.p. 1930, che alla sentenza penale di improcedibilita' (nella specie pronuncia penale di estinzione del reato per prescrizione) possa essere attribuita autorita' di giudicato nel giudizio civile per il risarcimento del danno. Precisa la sentenza che tale sentenza penale ha valore di giudicato nel successivo giudizio civile limitatamente all' accertamento di fatti materiali secondo quanto stabilisce l' art. 28 c.p.p. 1930, i quali possono essere apprezzati e valutati dal giudice civile. La sentenza si inserisce nel filone giurisprudenziale orientato ad una maggiore attenzione alle fattispecie che vertono sulla responsabilita' del medico ed offre agli AA. lo spunto per approfondimenti sul tema, condotto attraverso una panoramica della giurisprudenza in materia, con particolare riferimento alla sentenza della Cassazione penale sez. IV 12 luglio 1991. Il tema viene approfondito anche attraverso riferimenti alla proposta di Direttiva CEE sulla responsabilita' del prestatore di servizi, al progetto di legge francese sulla responsabilita' del medico, ed al regime in vigore in Svezia e negli Stati del Nordamerica.
art. 27 c.p.p. 1930 art. 28 c.p.p. 1930 art. 651 c.p.p. art. 652 c.p.p. art. 654 c.p.p. art. 2236 c.c. Cass. sez. IV pen. 12 luglio 1991



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