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205246
IDG931504893
93.15.04893 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
De Santis Francesco
Valutazione delle prove, "controllo" del sapere giudiziale e motivazione "implicita"
Osservazione a Cass. sez. I civ. 18 ottobre 1991, n. 11041
Foro it., an. 118 (1993), fasc. 7-8, pt. 1, pag. 2340-2344
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D41512; D415; D416; D42215
La prima massima riconosce efficacia probatoria, ai sensi dell' art. 2710 c.c., tra imprenditori, ai libri e alle scritture contabili. Non e' esclusa, pero', la sottoposizione a valutazione critica delle stesse scritture da parte del giudice che puo' eventualmente disattenderle. La seconda massima si inserisce nell' indirizzo in base al quale il giudice del merito, prima di emanare la decisione, deve dare conto di aver percorso tutto l' arco delle risultanze probatorie offerte in corso di causa ed aventi carattere di "decisivita'". L' eventuale omissione costituisce vizio della motivazione sindacabile in sede di legittimita' ex art. 360 n. 5 c.p.c. L' A. procede ad una rassegna di giurisprudenza di legittimita' in punto di esame delle risultanze istruttorie e di completezza della motivazione posta a base della decisione (con riferimento alla disamina di tutte le allegazioni probatorie) e propone alcune osservazioni specifiche sulla base della dottrina che piu' direttamente si e' occupata dell' argomento.
art. 116 c.p.c. art. 360 n. 5 c.p.c. rt. 2710 c.c.



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