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205260
IDG931504907
93.15.04907 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Satta Filippo
Concessioni di sola costruzione e giurisdizione
Nota a Cass. sez. un. civ. 3 dicembre 1991, n. 12966
Giur. it., an. 145 (1993), fasc. 6, pt. 1A, pag. 1353-1356
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D1214; D1814; D153
Le sezioni unite hanno deciso su quale giudice sia competente nella controversia tra amministrazione e concessionario della sola costruzione di un' opera pubblica, relativamente alla questione se certe prestazioni siano o non comprese tra gli obblighi del concessionario. In concreto, se dovessero ritenersi compensati anche i lavori di sminamento dell' area su cui doveva essere eseguita l' opera. Le sezioni unite hanno dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell' art. 5 l. 1034/1971. La sentenza afferma altresi' che le clausole arbitrali, abitualmente inserite nelle convenzioni, devono ritenersi nulle per violazione dell' art. 5 cit., salvo che esse siano previste da leggi speciali. L' A. sottopone a critica la sentenza e conclude auspicando che la Cassazione torni sulla questione per dare all' istituto della concessione di sola costruzione una configurazione piu' aderente alla realta', che faccia salvo l' essenziale principio dell' unita' e della coerenza della giurisdizione. E poiche' la concessione di sola costruzione e' tutto, tranne che una concessione traslativa di poteri e funzioni pubbliche, la giurisdizione ordinaria deve essere riaffermata.
art. 5 l. 6 dicembre 1971, n. 1034



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