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| IDG931504907 | |
| 93.15.04907 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Satta Filippo
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| Concessioni di sola costruzione e giurisdizione
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| Nota a Cass. sez. un. civ. 3 dicembre 1991, n. 12966
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| Giur. it., an. 145 (1993), fasc. 6, pt. 1A, pag. 1353-1356
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D1214; D1814; D153
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| Le sezioni unite hanno deciso su quale giudice sia competente nella
controversia tra amministrazione e concessionario della sola
costruzione di un' opera pubblica, relativamente alla questione se
certe prestazioni siano o non comprese tra gli obblighi del
concessionario. In concreto, se dovessero ritenersi compensati anche
i lavori di sminamento dell' area su cui doveva essere eseguita l'
opera. Le sezioni unite hanno dichiarato la giurisdizione del giudice
amministrativo ai sensi dell' art. 5 l. 1034/1971. La sentenza
afferma altresi' che le clausole arbitrali, abitualmente inserite
nelle convenzioni, devono ritenersi nulle per violazione dell' art. 5
cit., salvo che esse siano previste da leggi speciali. L' A.
sottopone a critica la sentenza e conclude auspicando che la
Cassazione torni sulla questione per dare all' istituto della
concessione di sola costruzione una configurazione piu' aderente alla
realta', che faccia salvo l' essenziale principio dell' unita' e
della coerenza della giurisdizione. E poiche' la concessione di sola
costruzione e' tutto, tranne che una concessione traslativa di poteri
e funzioni pubbliche, la giurisdizione ordinaria deve essere
riaffermata.
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| art. 5 l. 6 dicembre 1971, n. 1034
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