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205261
IDG931504908
93.15.04908 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ntuk Effiong
Considerazioni in tema di criteri di identificazione dell' impresa artigiana
Nota a Trib. Milano 16 novembre 1992
Giur. it., an. 145 (1993), fasc. 6, pt. 1B, pag. 407-414
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D3115; D18101
Accertato che per l' impresa artigiana di cui alla fattispecie, esercitata in forma collettiva, non sussistevano in concreto i requisiti prescritti dalla normativa speciale, in quanto il lavoro non assumeva funzione preminente sul capitale investito, il Tribunale ha negato ad essa il riconoscimento del privilegio sui crediti ex art. 2751 bis n. 5 c.c. Richiamata la normativa riguardo alla nozione di impresa artigiana, e l' orientamento giurisprudenziale fondato sulla funzione preminente del lavoro sul capitale, l' A. solleva perplessita' circa le modalita' di accertamento della mancanza della funzione preminente del lavoro sul capitale. Resta comunque la divergenza tra l' artigiano piccolo imprenditore del codice civile e quello che emerge nella legge speciale, e quindi la differenza di trattamento, quando possono essere di pari dimensioni.
art. 3 comma 2 l. 8 agosto 1985, n. 443 art. 4 l. 8 agosto 1985, n. 443 art. 2083 c.c. art. 2751 bis n. 5 c.c.



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