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205262
IDG931504909
93.15.04909 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Revigliono Paolo
Limitazioni convenzionali alla circolazione delle azioni e trasferimenti "mortis causa"
Nota a App. Roma 28 aprile 1992
Giur. it., an. 145 (1993), fasc. 6, pt. 1B, pag. 447-456
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D312201; D3020
Secondo la massima della sentenza annotata "la clausola dello statuto di una societa' per azioni con la quale si stabilisce che, in caso di morte di uno dei soci, i soci superstiti hanno la facolta' di acquistare le azioni degli eredi, entro un determinato periodo di tempo ed in base al valore risultante dall' ultimo bilancio approvato, e' nulla per contrarieta' al divieto dei patti successori e al principio imperativo della revocabilita' delle disposizioni testamentarie". L' A. analizza, prima, il contenuto e la natura della clausola statutaria che ha dato origine alla controversia; successivamente verifica la legittimita' di detta clausola alla stregua dei principi che presiedono all' organizzazione societaria e, quindi, di quelli che regolano la successione a causa di morte.
art. 458 c.c. art. 679 c.c. art. 2355 comma 3 c.c.



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