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205263
IDG931504910
93.15.04910 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Buto' Valerio
Rinvio d' ufficio dell' udienza di prima comparizione e violazione del diritto di difesa
Nota a Trib. Roma 22 novembre 1991
Giur. it., an. 145 (1993), fasc. 6, pt. 1B, pag. 467-470
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D4401; D44011
Il Tribunale ha ritenuto ammissibile l' opposizione alla convalida di licenza per finita locazione pronunciata dal Pretore in assenza del conduttore non comparso all' udienza a seguito dello spostamento, avvenuto d' ufficio, della udienza di comparizione. Da decenni la Pretura di Roma, come altre della Repubblica, non tengono udienza nel giorno indicato in citazione, afferma l' A., ma per l' arretrato e l' aggravio dei ruoli i processi vengono assegnati al magistrato contestualmente spostando l' udienza di prima comparizione. Se fosse esatto quanto affermato dalla sentenza, tutti i procedimenti contumaciali sarebbero viziati da nullita'. L' A. verifica l' esattezza della tesi sostenuta dal Tribunale e sostiene che la mancata conoscenza della data d' udienza e' perfettamente evitabile con normale diligenza e il diritto di difesa non appare minimamente vulnerato.
art. 668 c.p.c.



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