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205288
IDG931504935
93.15.04935 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Trerotola Ercole
L' efficacia extraterritoriale dei provvedimenti stranieri nel raffronto tra i diversi metodi processuali
Nota a decr. App. Torino 2 febbraio 1993
Giur. merito, an. 25 (1993), fasc. 3, pt. 1, pag. 611-613
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D40213
La inderogabilita' convenzionale della giurisdizione italiana e' un principio che limita l' efficacia dei provvedimento giudiziali entro i confini territoriali dello Stato di provenienza e la cui idoneita' nell' ordinamento italiano e' subordinata ad un particolare procedimento teso a verificare il rispetto della legge italiana. La diversa qualificazione che nei due Paesi puo' essere attribuita al provvedimento (di giurisdizione volontaria e contenziosa) rende, talora, impossibile la efficacia in Italia del provvedimento straniero (artt. 796-801 c.p.c.). Cosi' e' per la dichiarazione giudiziale di maternita' naturale, che per l' ordinamento somalo segue l' iter processual-volontaristico a differenza che nell' ordinamento italiano nel quale, pur trattandosi di un provvedimento camerale a struttura bilaterale, ha natura sostanzialmente contenziosa e dialettica; si tratta di un procedimento di giurisdizione volontaria nel quale applicare il principio del contraddittorio ex art. 101 c.p.c., la cui inosservanza invaliderebbe il procedimento. Piu' che la natura del provvedimento, tuttavia, nella fattispecie, e' la diversa strutturazione del procedimento a rendere inefficace nell' ordinamento italiano la dichiarazione di maternita' naturale emessa dai giudici somali i quali non avevano l' obbligo di rendere il contraddittorio tra le parti e la cui assenza impedisce la efficacia del provvedimento nel territorio italiano.
art. 101 c.p.c. art. 796 c.p.c.



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